Sistema Disciplinare
Un riassunto del sistema disciplinare interno di Openers & Closers
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1. Introduzione
La finalità fondamentale del Programma di Prevenzione dei Rischi Penali (di seguito Programma PRP o programma) di Openers & Closers S.L. è promuovere e instaurare una cultura di rispetto e di conformità alla legge tra tutte le persone che ne fanno parte, nonché tra tutte quelle con cui essa si relaziona.
Per questo, il Programma PRP implementato nell’organizzazione prevede politiche, procedure e misure di vigilanza e controllo per prevenire qualsiasi condotta contraria alla normativa vigente e applicabile all’organizzazione e garantire la legalità degli atti dei membri professionali dell’organizzazione, così come dei dirigenti.
Pertanto, nel contesto di quanto sopra, il presente Sistema Disciplinare è una delle misure imperative di cui l’organizzazione deve disporre nell’ambito di un’implementazione efficace del proprio Programma PRP.
Di conseguenza, la finalità del presente Sistema Disciplinare è sanzionare la violazione delle normative, delle procedure e delle politiche interne implementate tramite il Programma PRP. In questo modo, si intende contribuire a evitare la trasgressione delle normative applicabili a Openers & Closers S.L., nonché delle politiche e delle procedure interne stabilite, agendo come meccanismo di esemplarità, correzione e soluzione.
Il presente Sistema Disciplinare non sostituisce il regime disciplinare stabilito nell’organizzazione né il Contratto Collettivo applicabile, nello Statuto dei Lavoratori o nei regimi specifici applicabili, ma lo completa con l’obiettivo di favorire la prevenzione, nell’ente, di condotte contrarie alla legge da parte dei suoi membri professionali.
2. Potere disciplinare
La legittimità dell’organizzazione nel definire il Programma di Prevenzione dei Rischi Penali, le sue misure, procedure e politiche di obbligatoria osservanza, nonché il presente Sistema Disciplinare, deriva dallo Statuto dei Lavoratori.
Detto testo, nella prima sezione del suo articolo 1 stabilisce il lavoro subordinato "...nell'ambito dell'organizzazione e della direzione di un'altra persona, fisica o giuridica, denominata datore di lavoro o imprenditore."
D'altra parte, nel suo articolo 5.c) espone l'obbligo di base delle persone lavoratrici di "attenersi agli ordini e alle istruzioni dell'imprenditore nell'esercizio regolare delle sue facoltà direttive".
Per parte sua, l'articolo 20.1 del medesimo testo stabilisce che le persone lavoratrici avranno l'obbligo di "svolgere il lavoro concordato sotto la direzione dell'imprenditore o della persona nella quale egli delega."
Inoltre, lo stesso articolo 20.2 stabilisce che: "...il lavoratore deve all'imprenditore la diligenza e la collaborazione nel lavoro che stabiliscano le disposizioni legali, i contratti collettivi e gli ordini o le istruzioni adottate da quello nell'esercizio regolare delle sue facoltà di direzione."
Parimenti, l'articolo 54 dichiara che: "Si considereranno inadempimenti contrattuali: l'insubordinazione o la disobbedienza sul lavoro, la violazione della buona fede contrattuale, nonché l'abuso di fiducia nello svolgimento del lavoro".
Infine, l'articolo 58 del medesimo Statuto dei Lavoratori determina che: "I lavoratori possono essere sanzionati dalla direzione delle imprese in virtù di inadempimenti lavorativi, secondo la graduazione delle mancanze e delle sanzioni che saranno stabilite nelle disposizioni legali o nel contratto collettivo applicabile."
Pertanto, in conformità alla normativa citata, l'organo di governo o la direzione dell'organizzazione può considerare come inadempimento lavorativo sanzionabile quelle condotte lavorative dei membri professionali dell'organizzazione che svolgono nell'esercizio delle loro funzioni e che siano contrarie alle disposizioni legali applicabili, al Contratto Collettivo, o a qualsiasi politica o normativa interna dell'organizzazione relativa al Programma PRP.
3. Destinatari
Il Sistema Disciplinare dell'organizzazione sarà applicabile a tutte le persone lavoratrici di Openers & Closers S.L., cioè a quelle persone che hanno un rapporto di lavoro con la stessa.
Quindi, non saranno soggette allo stesso, le persone che abbiano un vincolo commerciale o civile con l’ente, come può essere il caso degli amministratori o dei soci dell’ente.
Tuttavia, per quelle persone e organizzazioni al di fuori dell’ambito del presente Sistema Disciplinare, l’organizzazione prevede che conoscano e accettino in modo inequivocabile i principi di condotta contenuti nel Programma PRP, nonché le possibili azioni in caso di inadempimento.
4. Doveri/azioni
Di seguito sono descritte le caratteristiche di base delle condotte che eventualmente darebbero luogo all’applicazione del presente Sistema Disciplinare:
- Mancato rispetto del Programma PRP.
- Mancato rispetto delle misure, politiche e procedure del Programma PRP.
- Mancato rispetto dei principi di etica, integrità, legalità e trasparenza.
- Mancato rispetto del Codice di Condotta.
- Mancata comunicazione tramite il Canale Etico delle infrazioni o di possibili infrazioni del Programma PRP e/o della legalità.
- Adozione di ritorsioni o sanzioni nei confronti della persona che avesse effettuato una comunicazione tramite il Canale Etico.
- Effettuazione di una comunicazione sapendo della sua falsità o sminuendo la verità tramite il Canale Etico.
- Mancata collaborazione nell’indagine sui fatti comunicati tramite il Canale Etico.
- Condotte che contribuiscano a impedire o rendere difficili le infrazioni relative al Programma PRP.
- Condotte delittuose collegate all’attività lavorativa svolta dall’organizzazione.
- Infrazioni in materia di protezione dei dati collegate all’attività lavorativa svolta dall’organizzazione.
Inoltre, nessuna persona facente parte di Openers & Closers S.L. potrà tenere condotte contrarie al Programma PRP o che violino quanto stabilito dalle leggi vigenti e applicabili, facendo affidamento sulla mancata conoscenza degli stessi o su un ordine di un terzo, di un/a collega o di un superiore gerarchico.
Allo stesso modo, occorre tenere presente che gli stessi fatti commessi da una persona lavoratrice o volontaria possono costituire un’infrazione amministrativa o un reato, ma non un’infrazione lavorativa sanzionabile e viceversa.
5. Sanzioni
Le sanzioni che corrisponderanno alle condotte descritte in precedenza saranno qualificate dall’organizzazione come lievi, gravi o molto gravi, tenendo conto delle circostanze e delle specificità concrete di ciascun caso. Le sanzioni, che possono andare dall’ammonizione al licenziamento disciplinare, dipenderanno, tra l’altro, dalla gravità della condotta, dalla reiterazione della stessa, dalla recidiva o dai danni causati all’organizzazione.
La determinazione dell’infrazione e delle sanzioni sarà effettuata in conformità con il Contratto Collettivo applicabile e/o, in mancanza, con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal resto della legislazione applicabile.
Le sanzioni saranno imposte senza pregiudizio per le azioni e le sanzioni amministrative o penali che, se del caso, possano risultare anch’esse applicabili.
6. Inflizione della sanzione
L’organo o la persona dell’organizzazione competente per l’irrogazione della sanzione è l’organo di governo o la direzione dell’organizzazione.
La procedura da seguire per l’irrogazione della sanzione disciplinare, così come l’avvio e lo svolgimento del procedimento disciplinare, qualora sia previsto, nonché l’irrogazione e la comunicazione della sanzione, saranno effettuati in conformità con quanto stabilito negli accordi interni con i rappresentanti delle persone lavoratrici, nel Contratto Collettivo applicabile, nello Statuto dei Lavoratori e nel resto della legislazione applicabile.
Inoltre, in ogni procedimento disciplinare risulterà:
- La decisione di avviare un procedimento, da parte dell’organizzazione.
- La notifica alla persona lavoratrice dell’avvio, in modo certo e documentabile, mediante il "atto di contestazione delle accuse", come documento in cui l’organizzazione fa constare i fatti o le condotte che hanno dato luogo all’avvio del procedimento e la loro attribuzione alla persona lavoratrice o volontaria, nonché il termine di cui dispone per presentare le proprie osservazioni e le proposte di prova.
Una volta ricevuto l’atto di contestazione delle accuse, la persona lavoratrice o volontaria, entro il termine concesso, potrà presentare il proprio scritto di osservazioni o "atto di difesa", come documento in cui indichi le argomentazioni che, a sua difesa, svolge, in risposta e in relazione al contenuto dell’atto di contestazione delle accuse, potendo proporre l’esecuzione di quelle attività istruttorie che ritenga opportune per poter dare veridicità o supportare le proprie osservazioni.
Allo stesso modo, tutte le azioni intraprese in virtù del presente Sistema Disciplinare rispetteranno in ogni momento i diritti fondamentali dei membri dell’organizzazione e garantiranno un trattamento corretto e imparziale di coloro che si sospetta abbiano commesso una qualche inosservanza delle linee guida e delle norme alle quali sono soggetti.
La chiusura del procedimento avverrà una volta valutato l’intero procedimento:
- Con la decisione dell’organizzazione di applicare una sanzione.
- Con l’archiviazione o la decisione dell’organizzazione di non applicare una sanzione.
7. Prescrizione
In relazione alla prescrizione delle infrazioni commesse, si applicherà anche quanto previsto dal Contratto Collettivo e dal resto della normativa vigente e applicabile in materia.
8. Comunicazione
Il presente Sistema Disciplinare sarà diffuso a tutte le persone dell’organizzazione alle quali sarà applicabile.
9. Entrata in vigore e aggiornamento
Il presente protocollo entrerà in vigore con effetti vincolanti per tutti i suoi destinatari a partire dall’approvazione da parte dell’organo di governo del Programma PRP e resterà in vigore finché non sarà approvato il suo aggiornamento, la sua revisione o la sua abrogazione.